Tributario

Sequestro preventivo: gli adempimenti tributari del custode giudiziario

La Redazione
03 Marzo 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 46/2025, ha fornito chiarimenti riferiti agli obblighi fiscali relativi a IRES, IRAP e IVA del custode giudiziario in caso di sequestro preventivo relativo a un bene concesso in affitto.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (noto come Codice antimafia), i redditi generati dai beni sequestrati sono soggetti a tassazione secondo le tipologie di reddito previste dall'art. 6 d.P.R. n. 917/86, tenendo conto delle specifiche indicate nel successivo comma 3-bis, qualora oggetto della misura di prevenzione siano i cd. beni immobili patrimonio (come meglio precisato dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014).

Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito dei beni sequestrati per la frazione residua di tale periodo e i periodi intermedi successivi è stimato provvisoriamente dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle imposte, agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al d.P.R. n. 600/73.

Poiché l'amministratore agisce come rappresentante del proprietario dei beni durante il sequestro e si occupa della gestione patrimoniale per conto di un soggetto non ancora identificato, deve utilizzare il codice fiscale del proprietario dei beni senza richiedere un nuovo codice fiscale per il processo.

In pendenza di sequestro, dunque, il custode giudiziario deve:

  • ai fini IRES, compilare il Modello Redditi SC indicando il reddito ottenuto dagli affitti del bene sequestrato;
  • ai fini IRAP, compilare il Modello IRAP riportando il valore di produzione del bene sequestrato;
  • ai fini   IVA, adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale d'IVA e versamento delle tasse.

In particolare, per l'IVA, il custode giudiziario deve:

  • utilizzare la partita IVA previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate come previsto dall'art. 35 d.P.R. n. 633/72 per il cambio dei dati;
  • mantenere una contabilità separata;
  • compilare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione;
  • per emettere una fattura elettronica, dopo aver inserito i dati nella sezione del cedente/prestatore, valorizzare la voce ''soggetto terzo'' nel campo relativo al ''soggetto emittente".

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