Sequestro preventivo: gli adempimenti tributari del custode giudiziario
03 Marzo 2025
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (noto come Codice antimafia), i redditi generati dai beni sequestrati sono soggetti a tassazione secondo le tipologie di reddito previste dall'art. 6 d.P.R. n. 917/86, tenendo conto delle specifiche indicate nel successivo comma 3-bis, qualora oggetto della misura di prevenzione siano i cd. beni immobili patrimonio (come meglio precisato dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014). Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito dei beni sequestrati per la frazione residua di tale periodo e i periodi intermedi successivi è stimato provvisoriamente dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle imposte, agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al d.P.R. n. 600/73. Poiché l'amministratore agisce come rappresentante del proprietario dei beni durante il sequestro e si occupa della gestione patrimoniale per conto di un soggetto non ancora identificato, deve utilizzare il codice fiscale del proprietario dei beni senza richiedere un nuovo codice fiscale per il processo. In pendenza di sequestro, dunque, il custode giudiziario deve:
In particolare, per l'IVA, il custode giudiziario deve:
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